AGGIORNAMENTO D.P.C.M. 9.03.2020 (Vedere allegatoa fine pagina)
Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto.
Inoltre è possibile scaricare l'eventuale AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.455 per spostamenti all'interno del terrotorio nazionle
D.P.C.M. 8.03.2020 (Vedere allegato a fine pagina) Art. 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull'interno territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 1. Allo scopodi contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congerssi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sopese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di di violazione;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almenoun metro tra i visitatori;
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: SALUTE ED INTEGRAZIONESOCIOSANITARIA Ordinanza del Presidente del 8.03.2020 (Vedere allegato a fine pagina) Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n, 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicatedal D.P.C.M. 8.03.2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenione.
L'Amministrazione Comunale, in continuo aggiornamento con la pubblicazione di Decreti ed Ordinanze ufficiali, comunica che nel nostro territorio non sono stati riscontrati casi di contagio. Vi preghiamo di rispettare le misure per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare N. 1/2020
del 04/03/2020 Oggetto: Misure per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa