IL MINISTRO EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Art.1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sono adottate le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto...
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri..
d) nei giorni festivi e prefestivi,....è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione