ORDINANZA DEL SINDACO n. 22 DEL 20/03/2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ULTERIORIMISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE
IL SINDACO
Vista l'Ordinanza n.21/2020 nella quale, per mero errore materiale, venivano inseritii punti n.1) n.2) e 4) che integralmente si riportano:
1) "Dalla data di pubblicazione del presente atto e fino a diversa disposizione, il divieto di accesso, sia veicolare che pedonale, su tutto il territorio comunale ed in particolare: Via Carraccia - Via San Giovanni - Via Terrano - SS311 (Tratto Circonvallazione);"
2) "I divieti di cui ai punti precendenti non si applicano ai residenti e/o persone abitualmente domiciliate nella zona indicata, nonchè a coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 e ss. mm. ii.
4) "Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti che risultino positivi al virus, ovvero per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un "caso accertato di positività al virus."
Ritenuto, con il potere di autotutela, di stralciare i punti n.1), n.2) e n.4) della suddetta ordinanza sindacale n.21/2020,
ORDINA
1) La sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all'aperto in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione.
AVVERTE CHE
Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa, pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
Rimane impregiudicata la denuncia all'A.G. per la violazione dell'art. 650 Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.