FASE 2: dal 4 al 17 maggio 2020
DPCM del 26 aprile 2020: Nuove misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19
Le disposizioni in sintesi:
- Consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o per incontrare i propri congiunti (si intendono parenti di sangue e affini). In questo caso deve comunque essere rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e devono essere usate protezioni delle vie respiratorie (mascherine o simili).
Divieto di spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
- Consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Divieto di uscire di casa e obbligo di limitare al massimo tutti i contatti sociali per chi ha una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C). Queste persone devono contattare il proprio medico curante.
- Divieto di uscire di casa chi è in quarantena o è risultato positivo al virus.
- Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
- Vietato lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto. Restano chiuse le aree gioco attrezzate per i bambini.
- Consentito svolgere all’aperto individualmente (con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti) attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, fatte salvo le sedute di allenamento di atleti riconosciuti d’interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni. Restano chiusi gli impianti sciistici.
- Sospensione di manifestazioni organizzate, di eventi e di spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (comprese le feste nelle abitazioni private).
- Sospese attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati.
- Sospese cerimonie civili e religiose. Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto indossando protezioni delle vie respiratorie e tenendo la distanza di un metro.
- Chiusura al pubblico delle biblioteche e di tutti i luoghi della cultura.
- Sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia.
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- Consentite attività sia d’asporto che di domicilio per bar, pub, gelaterie, ristoranti e pasticcerie. E’ necessario il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Obbligo per chi effettua consegne a domicilio l’uso di guanti e mascherina.
Per l’attività di asporto: divieto di consumare i prodotti all’interno del locale, divieto di sostare nelle immediate vicinanze dello stesso e obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro.
- Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
- Restano chiuse le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Consenti i mercati per il solo settore merceologico alimentare.
- Sospese le attività commerciali al dettaglio, nell’ambito nei negozi di vicinato, della media e grande distribuzione e dei centri commerciali, ad eccezione di:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di piante, fiori, semi e fertilizzanti
Dal 4 maggio 2020 possono riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso funzionale a questi settori. Queste attività, già dal 27 aprile 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura (Allegato 3 del DPCM).