OGGETTO: Reg. CE n. 1407/2013 e L.R. n. 13/2007 e s.m.i.. Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Approvazione misure di intervento.
RITENUTO, in presenza della situazione di forte crisi determinata dalla pandemia da COVID-19, attivare a favore delle imprese turistiche del Lazio le seguenti misure di sostegno:
ï‚· MISURA 1 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture ricettive Alberghiere, Extra-alberghiere e all’Aria aperta, del Lazio, gestite in forma imprenditoriale;
ï‚· MISURA 2 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle agenzie di viaggi e turismo della regione Lazio;
ï‚· MISURA 3 – bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale;
RITENUTO, per la MISURA 1, individuare, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto, a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19, le imprese del settore turistico del Lazio titolari ed effettivi esercenti l’attività ricettiva a gestione imprenditoriale, svolta nelle sotto elencate strutture, regolarmente iscritte, ai sensi dei regolamenti sopra richiamati, sui sistemi informativi regionali:
- Strutture ricettive Alberghiere, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 17 del 24.10.2008 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul Sistema di RAccolta DAti Regionale (RADAR) alla data del 6 aprile 2020, di seguito indicate:
- Alberghi o Hotel;
- Residenze Turistico Alberghiere o Residence (RTA);
- Strutture ricettive Extralberghiere, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 8 del 7.8.2015 e ss.mm.), gestite in forma imprenditoriale, regolarmente iscritte sul Sistema di RAccolta DAti Regionale (RADAR) alla data del 6 Aprile 2020 e registrate, sempre alla data del 6 aprile 2020, nella Banca dati regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere con il prescritto Codice identificativo regionale (CISE), di seguito indicate:
- Hostel e Ostelli;
- Country House o Residenze di campagna;
- Affittacamere/Guest house;
- Strutture ricettive all’Aria aperta, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 18 del 24.10.2008 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul Sistema di RAccolta DAti Regionale (RADAR) alla data del 6 aprile 2020, di seguito indicate:
- Campeggi;
Villaggi turistici;
RITENUTO di attribuire alle imprese turistiche titolari delle suddette attività ed effettivamente esercenti le stesse, un bonus contributo a fondo perduto pari a massimo:
ï‚· Alberghi o hotel 4 e 5 stelle € 8.000,00;
ï‚· Alberghi o hotel 3 stelle € 6.000,00;
ï‚· Alberghi o hotel 1 e 2 stelle € 4.000,00;
ï‚· RTA, Hostel o Ostelli, Campeggi e Villaggi Turistici € 3.000,00;
ï‚· Country house o Residenze di campagna e Affittacamere/Guest house € 1.000,00.
come dettagliatamente riassunto anche nella SCHEDA DI MISURA 1 allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;
RITENUTO, di individuare, per la MISURA 2, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto, a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19, le Agenzie di viaggi e turismo della Regione Lazio, autorizzate ed iscritte nel prescritto elenco regionale, alla data del 6 aprile 2020, riconoscendo loro un bonus contributo a fondo perduto pari a un massimo di € 1.500,00, come dettagliatamente riassunto nella SCHEDA DI MISURA 2 allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;
RITENUTO, infine, per la MISURA 3 di individuare, ai fini della concessione di un contributo, una tantum a fondo perduto, a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19, le Strutture Extralberghiere a gestione prevalentemente non imprenditoriale, regolarmente iscritte, alla data del 6 aprile 2020, sul Sistema di RAccolta DAti Regionale (RADAR), e registrate, sempre alla data del 6 aprile 2020, nella Banca dati regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere con il prescritto Codice identificativo regionale (CISE);
CONSIDERATO che potranno accedere al suddetto bonus le seguenti tipologie di Strutture ricettive Extralberghiere, qualora gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale:
Case e Appartamenti per vacanze (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 7)
- Bed & Breakfast (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 9);
- Ostelli per la gioventù (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 5);
- Case per ferie (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 8);
- Rifugi montani e Rifugi escursionistici e Casa del camminatore (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 11, 11/bis e 12);
CONSIDERATO di attivare per questa tipologia, un bonus-contributo a fondo perduto pari a un massimo di € 600,00, come dettagliatamente riassunto nella SCHEDA DI MISURA 3 allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 7 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (De Minimis);
CONSIDERATO che la Commissione, considera minimi e quindi inidonei ad avere un’incidenza, anche potenziale, sul commercio infra-comunitario, gli aiuti che non superano la soglia stabilita da detto regolamento (pari a 200.000,00 euro) e calcolata in un determinato arco temporale (tre esercizi finanziari);
CONSIDERATO, pertanto, che gli aiuti concessi nel rispetto di tutte le condizioni stabilite da detto regolamento sono da considerarsi come aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, paragrafo 1, e non sono di conseguenza soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione;
CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di attivazione di un regime de minimis non è neppure necessaria la comunicazione preventiva, utilizzata per gli altri regimi soggetti ad esenzione, risultando sufficiente esaudire i presupposti di cui all'articolo 6 del regolamento stesso e indicare, in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime o riconosce l'aiuto individuale, il riferimento esplicito al predetto regolamento citandone titolo e relativi estremi; Pagina 8 / 17
CONSIDERATO che per poter beneficiare dell’agevolazione le varie tipologie di beneficiari dovranno attestare, con riferimento al periodo antecedente l’emergenza COVID-19 e, quindi, al 31 dicembre 2019, che:
a) non dovevano trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019 mentre si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell’epidemia di COVID-19;
b) non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
c) non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
d) devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ed in materia contributiva e previdenziale;
DELIBERA
In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare la concessione degli aiuti riassunti nelle schede di MISURA 1, 2 e 3 allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di assegnare a ciascuna misura riportata al punto precedente la seguente dotazione finanziaria:
a. MISURA 1 dotazione finanziaria complessiva ……. € 15.000.000,00;
b. MISURA 2 dotazione finanziaria complessiva …… € 3.000.000,00;
c. MISURA 3 dotazione finanziaria complessiva …… € 2.000.000,00;
3. di stabilire che l’importo destinato per l’attuazione delle suindicate MISURE di intervento 1, 2 e 3 troverà copertura sul capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo (parte corrente) § trasferimenti correnti a altre imprese - aggregato 07.01 1.04.03.99.000 - bilancio regionale E.F. 2020;
4. di dare mandato alla Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio per l’adozione degli atti amministrativi e contabili connessi alla erogazione dei citati contributi, previa predisposizione di specifico avviso pubblico per la raccolta delle domande, anche avvalendosi, eventualmente, del supporto tecnico informativo di altre strutture in house regionali specializzate; Pagina 10 / 17
5. Eventuali economie che dovessero registrarsi nell’ambito di una delle tre misure potranno essere utilizzate dalle altre, secondo un criterio proporzionale al fabbisogno, se le risorse dovessero risultare ancora insufficienti, il contributo andrà rideterminato proporzionalmente.
"Finalmente un sostegno della regione Lazio in favore degli operatori del settore turistico.
Condivido la deliberazione della Regione Lazio"
Assessore al turismo
Angela Consoli