OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
ORDINA
ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica,
1. a decorrere dal 13 maggio 2020 alle attività commerciali sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura
2. allo scopo di esguire gli interventi di cui al punto 1, è consentito l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione nonchè a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese;
3. gli interventi di cui ai punti 1 e 2 sono consentiti anche ai gestori di strutture e circoli sportivi, allo scopo di esguire gli interventi necessari ad assicurare lo svolgimento di attività sportiva individuale nel rispetto del distanziamento fisico tra i singoli atleti;
4. per semplificare la messab in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Regione pubblica progressivamente sul sito istituzionale www.regione.lazio.it linee guida per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni di categoria e basate sulle indicazioni contenute:
a) negli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
b) nei documenti tecnici elaborati dall'INAIL;
c) nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
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