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D.P.C.M. 17.05.2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

 

DECRETA
 

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio                  medico curante;
    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui          all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale            di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o                      deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto            nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
    c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bamabini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,            ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo            di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di          cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che                abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione                    epidemiologica nei rapporti territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio                di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
    d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili,              purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un              metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non                          completamente autosufficienti;

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