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Interventi urgenti di protezione civile

Ulteriopri interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Misure di contrasto e contenimento della pandemia mediante l'istituzione della figura delgli "Assistenti Civici".

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare le occorrenti risorse in favore dei Comuni per la responsabilità civile verso i terzi e dell'INAIL, per la copertura assicurativa contero gli infortuni per i soggetti utilizzati in base alla presente ordinanza.

SENTITA l'Assocazione italiana Comuni italiani (ANCI)

SENTITO l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL)

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome

SENTITO il Ministero dell'Interno

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze

 

DISPONE
 

Articolo 1
(Assistenti civici a supporto dei Comuni per l'attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del diffondersi dell'agente virale COVID-19)

 

1. Per le finalità di cui in premessa, i Comuni possono avvalersi dei soggetti denominati "assistenti civici", per supportare gli stessi nell'attuazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione del graduale rientroalle ordinarie condizioni di vita della popolazione e di ripresa delle attività economiche e produttive ovvero di altre attività di utilità sociale;
2. Ai fini dic ui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile individua gli aderenti all'iniziativa, sulla base di apposita procedura a cui possono partecipare, su base volontaria, tutti i soggetti maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia;
3. Gli assistenti civici, nel numero massimo di 60.000 unità, così come individuati al comma2, prestano il loro supporto atitolo gratuito, sino ad un massimo di 16 ore settimanali........
4. Gli assistenti civici possono operare per un periodo di tempo massimo che non può andare oltre il termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
5. Il Dipartimento della protezione civile trasmette ad ANCI l'elenco di chi ha presentato domanda ai sensi del comma 2, suddividendo per i Comuni in cui gli stessi soggetti abbianodichiarato la loro dimora abituale. L'ANCI provvede, sulla base di tali elenchi, a definire eventuali criteri per l'individuazione da parte dei Comuni degli effettivi partecipanti all'iniziativa ed a restituire al Dipartimento della protezione civile, il quadro numerico, Comune per Comune, dei soggetti avviati all'iniziativa. Inoltre, ANCI garantisce supporto ai Comuni per la gestione del progetto, durante l'intero periodo di attuazione dell'iniziativa. 
6. Ai fini delle attività di cui al presente articolo i Comuni, con determina dirigenziale o altro atto amministrativo provvedono:
a) a stabilire, sulla base degli eventuali criteri individuati da ANCI, il fabbisogno degli assistenti civici di cui al comma 1 ed individuano i soggetti da avviare alle attività;
b) ad attivare, per via telematica attraverso la procedura "diamoci una mano" sul sito INAIL, in favore dei predetti assistenti civici, la copertura dei rischi per infortuni, comunicando i nominatividei soggetti avviati a tale attività, ed a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile....
c) a presentare denuncia all'INAIL in caso di infortuniodel partecipante all'iniziativa
d) alla pianificazione, all'organizzazione, alla formazione, ove necessaria, e al coordinamento e monitoraggio delle attività svolte
e) a dotare, attraverso i propri canali di approvvigionamento, gli assitenti civici, al fine di una loro immediata individuazione, di una casacca o fratino nel quale sia riportata la scritta "assistente civico"
 

Articolo 2
(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivantidall'attuazione della presente ordinanza nel limite di 4.789.872,00 si provvede a valere sulle risorse rese disponibili al Dipartimento della protezione civile dall'articolo 14 del D.L. 19 maggio 2020, n.34. Detto onere è così ripartito:

  • quanto ad euro 3.480.000,00 relativo alle voci di spesa di cui all'articolo 1, comma 6 lettera b) ed e), è destinato ad incrementare la dotazione del Fondo di Solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n.232, per l'anno 2020. Il Ministero dell'interno provvede a ripartire le risorse in questione tra i Comuni interessati sulla base dell'elenco trasmesso dal Dipartimento della protezione civile  e formato dall'ANCI, ai senis dell'articolo 1 comma 5, entro 15 giorni dalla ricezione del medesimo.
  • quanto ad euro 1.279.872,00, relativo alla copertura del rischio infortuni, le relative risorse saranno poste a disposizione dell'INAIL, a fine progetto, previa determinazione del premio assicurativo complessivo dovuto per gli assistenti civici dei impiegati dai Comuni, tenuto conto del numero delle giornate di effettiva attività comunicate dai Comuni all'INAIL sulla base di apposita procedura telematica e del premio giornaliero applicato per il citato progetto "diamoci una mano"
  • quanto ad euro 30.000 quale rimborso degli oneri sostenuti dall'ANCI per le attività di cui alla presente ordinanza previa presentazione al Dipartimento della protezione civile di apposita rendicontazione.
     

Articolo 3
(Disposizioni finali) 

 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione

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