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Disposizioni attuative in materia di attività commerciali

ORDINANZA N.44 DEL 27.05.2020
OGGETTO: Disposizioni attuative in materia di attività commercilai per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

IL SINDACO

Preso atto che con Ordinanza del presidente della regione Lazio n.Z00037 del 30.04.2020, alla luce del DPCM 26.04.2020, con l'avvio della Fase 2 e della conseguente ripresa delle attività economiche, veniva demandata ai Comuni, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti per la programmazione delle attività commerciali, con previsione della chiusura delle stesse non oltre le ore 21.30, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per le attività di asporto;

Tenuto conto che con D.L. n.33 del 16 Maggio 2020 il Governo ha dato attuazione alle disposizioni del DPCM di cui sopra, consentendo alle singole Regioni l'adozione di provvedimenti autonomi al fine di disciplinare la ripresa delle attività e dei servizi, a seconda delle singole curve epidemiologiche regionali;

Visto che la Regione Lazio, in ottemperanza alle disposizioni governative sancite con D.L. n.33 del 16 Maggio 2020, ha adottato l'Ordinanza n.Z00041 del 16 Maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonchè il documento recante "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative".

Tenuto conto che l'Art.1 co. 6 dell'Ordinanza n. Z00041 del 16 Maggio stabilisce che "Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21.30, fatta esclusione delle farmacie,parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

Considerato che nel tempo trascorso i cittadini hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus e della necessità di adottare alcuni comportamenti, quali il mantenimento della distanza interpersonale e l'uso dei dispositivi individuali.

Rilevata la necessità di dover garantire il riavvio delle suddette attività commerciali del territorio in sicurezza, sempre tenendo conto di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1 co. 8 del D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020 secondo cui "E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Ravvisata la necessità, inoltre, di garantire il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni in materia igienica, sanitaria e di sicurezza stabiliti dai precedenti DPCM, Ordinanze Regionali ed Ordinanze Sindacali

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fini qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgenti necessità di tutela della salute publica

 

ORDINA

1) decorrenza da venerdì 29 maggio 2020, i pubblici esercizi e gli artigiani che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sul posto, artigianali quali, bar, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio, paninoteche, piadinerie..........................cessano la loro attività non oltre le ore 01.00 del giormo successivo
2) è fatto divieto assoluto di svolgere qualsiasi tipo di attività sonora........................................................
3) è fatto obbligo ai clienti di indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, all'interno dei locali
4) fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande................
5) ai gestori di dare ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica).....................................
6) è fatto obbligo ai gestori delle attività di cui al punto precedente, di attenersi atutte le prescrizioni contenute dei DPCM.............
7) le violazioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano reato, saranno punite ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n. 19/DPCM vigenti
8) la presente ordinanza sindacale ha valore fino al 14 giugno
 

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