OGGETTO: DL Rilancio, Decreto - legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 20.05.2020.
Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio e art.264 lett. f) Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19
PRECISAZIONI
In considerazione dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2 e soprattutto della fase in corso di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale e rilancio dell'economia, prendendo atto delle disposizioni contenute nel dispositivo di cui in oggetto, la scrivente Soprintendenza - in virtù delle specifiche ricadute che alcune disposizioni ivi riportate determinano nell'ambito di competenza - trasmette la presente nota per coadiuvare le amministrazioni comunali nella corretta applicazione di quanto disposto e per ricordare la necessità del rispetto della normativa di tutela paesaggistica, monumentale e archeologica nonchè dell'attività di sorveglianza a cui comunque sono chiamati a rispondere.
In riferimento all'art.181 del DL Rilancio, inerente il "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", si fa presente che:
1) tali disposizioni riguardano ESCLUSIVAMENTE le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287;
2) la finalità di detta deroga è solo quella di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 e attiene, pertanto, ai necessari e indifferibili interventi di adeguamento a cui le attività di somministrazione si devono adeguare per ottemperare alle misure di distanziamento sociale;
3) il limite temporale è già chiaramente indicato e compreso dal 1° maggio al 31 ottobre.
4) taliinterventi possibili, benchè in questo specifico periodo non risultano subordinati alle autorizzazioni di cui agli art.21 e 146 del Codice dei Beni Culturali, dovranno comunque essere CONFORMI alla specifica normativa di settore, perchè la deroga è da intendersi solo sulla procedura di rilascio e non sul contenuto normativo, che rimane vincolante (es. norme specifiche di paesaggio da PTPR).
Tutto ciò premesso, si fa presente che il Decreto legge in oggetto, qualora mal interpretato, potrebbe causare danni al patrimonio dei centri storici, dove anche piccoli interventi possono avere un impatto negativo e non reversibile. Purtroppo alcuni sono già stati segnalati. In proposito si ricorda che ai sensi dell'art.10 co.4 lett.g) del D.lgs 42/04, e come già chiarito dalla giurisprudenza (TAR Veneto Sez. III n.927 del 8 ottobre 2018), anche le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell'ambito dei Centri Storici, sono qualificabili come "beni culturali" indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. In virtù di ciò si invita all'adozione delle necessarie misure di salvaguardia in linea con il decoro dei luoghi, la tutela e la valorizzazione, scegliendo di occupare solo parzialmente vie e piazze, sia per la fruibilità e la visibilità dei beni che per la sicurezza sanitaria e pubblica, curando anche la scelta dei materiali e degli elementi di arredo proposti.
Si ribadisce pertanto che:
- si ritiene possibile in quest'ambito solo l'istallazione temporanea, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di elementi amovibili (ovvero facilmente spostabili e quindi non fissi al suolo) funzionali all'attività di somministrazione
- che le installazioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto della norme di tutela monumentale, archeologica e paesaggistica dei contesti in cui opererà, prevedendo interventi reversibili e mai dannosi nei confronti dei beni culturali (sono pertanto da ritenersi esclusi tutti gli interventi che implichino ancoaggi, infissioni, livellamento di pavimentazioni, ecc.), del paesaggio e del decoro urbano.
- in considerazione del carattere temporaneo della deroga, alla scadenza del termine fissato dall'art.181 del DL Rilancio, l'eventuale permanenza delle opere assentite a tempo sarà da intendersi non più scusata dal legislatore, con obbligo di tempestiva rimozione e rimessa in pristino, pena la segnalazione alle autorità competenti.
Qualora la documentazione presentata a codesti Comuni fosse priva di indicazioni progettuali, per i progetti relativi ai centri storici perimetrati dal PTPR si chiede pertanto di specificare che: è consentita esclusivamente l'istallazione temporanea di elementi amovibili, funzionali all'attività di somministrazione, ascludendo tutti gli interventi che implichino ancoraggi, infissioni, livellamento di pavimentazioni, ecc..
In riferimento all'art.264 ribricato Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 e segnatamente:
- con riferimento al co.1 lettera f), si fa presente che gli interventi edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincedio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
- detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee, sono destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza. Laddove venga richiesto l'eventuale mantenimento di dette opere edilizie ciò sarà possibile solo se le stesse risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
- gli interventi edilizi, qualora interessino immobili o aree soggette ala parte II del codice dei Beni Culturali, dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzati dalla scrivente Soprintendenza. A tal riguardo si ricorda che gli immobili di proprietà pubblica, la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, risultano sottoposti a vincolo, qualora non siano stati oggetto di una verifica dell'interesse culturale con esito negativo. Conseguentemente, le autorizzazioni ex art.21, che risultano eccettuate ai sensi dell'art.181 del DL Rilancio, dovranno invece essere richieste per gli interventi di cui all'art.264 cit.
- con riferimento al co. 4 si segnala:
- Per le aree vincolate ex art.142, comma 1, lettera m (Beni di interesse archeologico), per le opere contingenti e temporanee di cui all'art.264, laddove le stesse permanessero anche dopo la data del 31 ottobre 2020 e fossero considerate compatibili alla normativa vigente, dovranno essere sottoposte ad autorizzazione postuma ex art.13 della LR 24/98 dd.mm.ii. .
- Per quanto attiene le opere di interesse pubblico, sottoposte alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), vista l'inapplicabilità postuma di quanto previsto all'art.25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico), la compatibilità delle opere realizzate e non rimosse sarà verificata ex post con speficiche indagini da concordarsi caso per caso.
- E' bene in ogni caso rammentare il disposto dell'art.90 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. per quanto attiene ai rinvenimenti fortuiti, onde evitare danneggiamenti ai beni eventualmente rinvenuti con conseguenti responsabilità civili e penali.
Nel ribadire dunque il carattere vincolante della normativa di tutela Monumentale e del Paesaggio incardinata nel D.Lgs 42/04 e s.m.i e nella disciplina del PTPR vigente, si avvisa sin da ora che tutti gli interventi che non rispettano quanto con la presente precisato, e che recheranno danno ai beni tutelati saranno opportunamente segnalati, e dovranno essere sanzionati e rimossi, secondo le procedure di legge.