Descrizione
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
VISTE i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tari approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del giorno 29/10/2020;
Visto l’art. 24 del suddetto regolamento con il quale sono state disciplinate le esenzioni e le agevolazioni per
ragioni di carattere economico-sociale per le utenze domestiche;
INFORMA
che, entro il termine improrogabile del 20 MARZO 2024, è possibile presentare istanza riduzione o
esenzione dal pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024, qualora sussistano le seguenti
condizioni:
R I D U Z I O N E
• del 40% per le utenze con uno o più componenti, proprietari o affittuari di un unico immobile soggetto
all’applicazione della tariffa, con reddito dichiarato ai fini IRPEF inferiore ad € 10.000,00, incrementato
di € 2.500,00 per ciascun figlio minorenne;
• del 25% per le utenze con uno o più componenti, proprietari o affittuari di un unico immobile soggetto
all’applicazione della tariffa con reddito dichiarato ai fini IRPEF compreso tra 10.001,00 ed € 15.000,00,
incrementato di € 1.500,00 per ciascun figlio minorenne.
E S E N Z I O N E
1) le abitazioni non di lusso occupate da famiglie di pensionati ultrasessantacinquenni, che siano proprietari
e/o usufruttuari di un unico immobile sul territorio nazionale, il cui reddito del nucleo familiare
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Settore Tributi
(anagrafico) non sia superiore al trattamento minimo INPS per ciascuno e che non abbiano altri redditi di
qualsiasi natura;
2) le abitazioni non di lusso utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di
reddito, sia proprietario o affittuario di un unico immobile soggetto all’applicazione della tariffa, e si
trovi all’inizio dell’anno di riferimento in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione, e con un
reddito imponibile dichiarato ai fini IRPEF dell’anno precedente inferiore ad € 7.500,00;
Le istanze, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 20
MARZO 2024 presso l’ufficio Protocollo Generale sito in Piazza Giacomo Matteotti, 3 dove è possibile acquisire
la relativa modulistica. La modulistica è presente anche sul sito web istituzionale dell’ente.
Il suddetto termine deve intendersi tassativo.
Pertanto eventuali istanze di esenzione/riduzione Tari per l’anno 2024 presentate oltre lo stesso non verranno
prese in considerazione.