Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025

​L'8 e 9 giugno 2025 si terranno in Italia cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. I cittadini voteranno per abrogare norme su licenziamenti, contratti a termine, sicurezza sul lavoro e tempi per ottenere la cittadinanza italiana.

Descrizione

Gli elettori residenti in Italia potranno recarsi alle urne nelle giornate dell’8 (dalle 7 alle 23) e 9 (dalle 7 alle 15) giugno 2025 per esprimere il loro voto. Gli italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, potranno invece votare per corrispondenza come previsto dalla legge n. 459/2001.
Tuttavia, chi desidera votare in Italia potrà esercitare l’opzione di voto nel territorio nazionale comunicandolo al proprio ufficio consolare entro il 10 aprile 2025.

Quesito n.1

«Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione».

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Quesito n. 2

«Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale».

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”?»

Quesito n. 3

«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi».

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente”?»

Quesito n. 4

«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione».

«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”?»

Quesito n. 5

«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana».

«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

Voto elettori residenti all’estero (AIRE)

I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Aire e nelle liste elettorali, possono votare per corrispondenza (Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).
Voto in Italia presso il comune di residenza – modalità e scadenze
In alternativa, gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’Aire possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale.
La scelta (opzione) va comunicata in forma scritta all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il 10 aprile 2025 (dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni) preferibilmente utilizzando il modello allegato  o quello del proprio Ufficio consolare.
Come prescritto dalla normativa vigente, è a cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio Consolare.
La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità entro il 10 aprile 2025.

Voto assistito

Gli elettori fisicamente impediti possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore, scelto come accompagnatore.
Questa possibilità è rivolta a:

  • non vedenti;
  • amputati delle mani;
  • affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Il richiedente dovrà presentare al presidente di seggio:

  • certificazione medica attestante l’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore;
  • in alternativa la propria tessera elettorale con l’annotazione permanente del diritto di voto assistito.

Ove sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito il certificato dovrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune d’Italia e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona fisicamente impedita.
I certificati possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dall’unità sanitaria locale. Sono rilasciati gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

Annotazione permanente
Per evitare di doversi munire a ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, è possibile richiedere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito, inviando al comune il modulo di domanda corredato dal certificato sanitario attestante l’impedimento.

Voto domiciliare

Ai sensi della Legge 46 del 7 maggio 2009, sono ammessi al voto domiciliare gli elettori impossibilitati ad allontanarsi dall’abitazione in cui dimorano, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, perché affetti da gravissime infermità o in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Il richiedente dovrà far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste risulta iscritto fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025:

  • una richiesta con dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, indicandone l’indirizzo completo, un recapito telefonico e allegando copia della tessera elettorale e del documento di identità in corso di validità;
  • un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Voto elettori fuori sede

In occasione delle consultazioni referendarie relative all’anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto. 
Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente domanda, o tramite persona delegata, al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l’ammissione al voto nel medesimo comune compilando il modulo in allegato.
La domanda può essere presentata al Comune entro domenica 4 maggio (35° giorno antecedente la data della consultazione elettorale):

  • Direttamente presso l’ufficio protocollo
  • Via pec all’indirizzo: comune.civitacastella@legalmail.it

Andranno allegati :

  • la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • la copia della tessera elettorale personale;
  • la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. In analogia a quanto previsto per i cittadini temporaneamente residenti all’estero per motivi di studio. lavoro o cure mediche,  la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

E’ preferibile inserire un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
La domanda può essere revocata, con le medesime modalità, entro mercoledì 14 maggio (il 25° giorno antecedente la data della consultazione elettorale).

Elettori temporaneamente residenti all’estero

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito  modello di opzioneche potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza.

Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati dove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.

Si rappresenta che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

Come si vota

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

  • apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata;
  • apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.

Cosa occorre per votare

Per poter votare occorre recarsi al proprio seggio di appartenenza esibendo la propria tessera elettorale insieme alla carta d’identità o ad un altro documento di identificazione con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione (per esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale).

Tessera elettorale: consegna, aggiornamento e sostituzione

Si invitano gli elettori a verificare per tempo la situazione della propria tessera elettorale e in particolare la presenza di spazi liberi per l’apposizione del timbro di sezione in modo da evitare di concentrare le richieste di rilascio di una nuova tessera elettorali nei giorni della votazione.

Per informazioni:
ufficio elettorale 0761590302
pec: comune.civitacastellana@legalmail.it
email: uff.elettorale@comune.civitacastellana.vt.it

Modalità richiesta spazi affissioni elettorali

In occasione del referendum abrogativo previsto per giugno 2025, il Comune di Civita Castellana informa i partiti politici, i movimenti, i comitati promotori e i soggetti interessati che è possibile presentare domanda per l’assegnazione di spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale diretta nelle postazioni preposte nel territorio del comune di Civita Castellana.
Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ciascuno dei 5 referendum.
In ottemperanza all’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale), è necessario presentare apposita richiesta per l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale diretta.

Modalità di richiesta
Le richieste indirizzate al Sindaco, devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:_______________ con esplicitazione nell’oggetto della seguente indicazione: Referendum 2025 – Richiesta assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, entro e non oltre il trentaquattresimo giorno antecedente la data della votazione e, precisamente entro e non oltre le ore 24 del 5 maggio 2025. Le istanze ricevute oltre la scadenza del suddetto termine non verranno prese in considerazione

Requisiti delle Domande
Le domande devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, oppure da almeno uno dei promotori del referendum. È possibile delegare la sottoscrizione a terzi, purché la domanda sia corredata del relativo atto di delega e dal documento di identità del richiedente. Non è richiesta l’autenticazione delle firme per le domande o le deleghe.

Assegnazione degli Spazi
L’assegnazione degli spazi per affissioni elettorali avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande valide.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la segreteria generale del Comune di Civita Castellana ai seguenti recapiti:

  • Telefono:
  • e-mail:

Si invita a rispettare scrupolosamente le scadenze e le modalità indicate per garantire una corretta assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale.

Allegato Download
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Pagina aggiornata il 30/04/2025



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