Descrizione
SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per persone con disabilità – anno 2026.
ART. 1 – Finalità e destinatari del servizio (art. 1 e 2 – DGR 168/2026)
Secondo quanto previsto all’art. 1 della DGR 168/2026, il servizio vacanza rivolto ai minori con disabilità persegue i seguenti obiettivi specifici, connessi alla fase evolutiva:
• sviluppo delle autonomie personali e delle competenze adattive in contesti non familiari e non terapeutici;
• promozione dell'inclusione con i pari non in condizione di disabilità, mediante la partecipazione a servizi ordinari (centri ricreativi, colonie, campus sportivi). Le pari opportunità devono essere garantite attraverso l’impiego degli accorgimenti adeguati alle necessità di sostegno del minore e rispondenti agli “accomodamenti ragionevoli;
• continuazione, in contesto esperienziale diverso, degli obiettivi terapeutici/riabilitativi del Piano
Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) o del Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato di cui al D.Lgs. 62/2024;
• sostegno alla famiglia come contesto di cura primario, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92 e gravissima e di minori con doppia diagnosi;
• sollievo in termini di “alleggerimento temporaneo” dell’impegno assistenziale e di cura familiare, ed “emotivo”;
• prevenzione dell'isolamento sociale nei periodi di sospensione delle attività scolastiche e dei servizi diurni.
I destinatari del servizio sono minori con disabilità motoria, sensoriale, intellettiva, relazionale e con pluridisabilità (dai 0 ai 17 anni di età), residenti in uno dei Comuni del Distretto sociale VT5, in possesso del verbale ex Legge 104/1992 ai sensi del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell’art. 3 della Legge.
Sono incluse anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché i minori con disagio psichico in carico ai servizi di Neuropsichiatria infantile.
ART. 2 – Durata e tipologie organizzative del servizio (art. 5 – DGR 1121/2024)
I servizi per la vacanza oggetto di compartecipazione regionale devono avere una durata massima di 8 giorni in un anno (8 giorni/7 notti) e possono essere fruiti in continuità o anche nella forma di vacanza breve (weekend o gite giornaliere) da svolgersi nel periodo dell’anno compreso tra giugno e ottobre, sempre in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale.
I distretti socio sanitari e la ASL Viterbo potranno pianificare una durata maggiore del servizio per la vacanza rispetto agli 8 giorni stabiliti, solo in caso di risorse proprie aggiuntive disponibili e dopo aver soddisfatto tutte le istanze di partecipazione per i quali è intervenuta la positiva valutazione in merito in UVMD.
a. Servizio per la vacanza di breve durata assistito:
- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: Fino a € 35,00 per minore per giornata;
- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 60,00.
Con riferimento alle persone con disabilità gravissime, con bisogni complessi, per favorire l’adattamento al contesto di realizzazione dei servizi per la vacanza e conseguire, in modo efficace, gli obiettivi propri dell’intervento, è raccomandata secondo i desideri della persona e quanto indicato nel progetto individualizzato, la fruizione in continuità.
b. Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito:
Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato. Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell’età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l’accompagnamento e l’assistenza da parte di operatori qualificati.
Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: fino a € 50,00 per minore per giornata.
Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.
c. Servizio Vacanza Inclusivo nei CRE
l servizio, quale ulteriore opportunità di scelta, si realizza, sempre previa valutazione dei competenti servizi per le finalità terapeutiche/riabilitative, mediante la partecipazione del minore con disabilità a un Centro Ricreativo Estivo (CRE) ordinario, con l'affiancamento di un operatore dedicato impiegato nelle funzioni di assistenza.
Contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto fino a € 35,00 per minore per giornata.
d. Servizio per la vacanza individuale assistito
Per i minori, la modalità individuale è autorizzata dall'UVMD esclusivamente nelle seguenti situazioni, dopo aver comunque esplorato la possibilità di inserimento in un gruppo di pari:
• condizione di disabilità grave o gravissima, con bisogni assistenziali complessi incompatibili con il contesto di gruppo;
• minori con significative e condivise difficoltà di interazione/integrazione;
• minori con patologie con necessità di monitoraggio medico continuativo– contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: euro 60,00.
e. Servizio per la vacanza multifamiliare assistito
Il servizio per la vacanza multifamiliare assistito è attuabile, in via sperimentale, e sulla base della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente disponibili per questa specifica tipologia organizzativa.
Un modello sperimentale, innovativo, che valorizzando il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, consente di realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell’operatore/degli operatori professionale/i presenti per tutto il periodo interessato.
Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: euro 60,00. I servizi sociali e/o sanitari che hanno in carico l’utente e che lo seguono regolarmente esprimono un parere preliminare, da allegare alla richiesta, sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa specificata.
In caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell’art. 2 lettere d), e), oltre al parere preliminare la richiesta dovrà contenere un progetto dettagliato che sarà oggetto di valutazione dell’UVMD.
L’operatore professionale che assiste e accompagna l’utente/gli utenti dovrà attenersi al progetto valutato dall’UVMD, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dal case-manager del PAI, attraverso l’avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto. La presenza dell’operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.
Con riferimento al costo dell’operatore di assistenza, si specifica che:
1) per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l’operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;
2) nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL, i relativi oneri sono a carico del SSR;
3) nei casi in cui l’operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l’UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia;
4) nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell’assistente personale di fiducia che dell’operatore individuato dalla ASL, è rimborsato solamente il costo di un operatore. In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (Modulo di domanda) e compilando gli eventuali dati richiesti.
ART. 3 – Livello assistenziale (art. 5.3 – DGR 1121/2024)
Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità.
Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all’intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell’arco delle 24H:
• Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / utente 1:3: Minori autonomi nella cura
personale, in grado di comunicare efficacemente. Applicabile principalmente ai minori in
condizioni di disabilità fisica lieve o sensoriale compensata;
• Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / utente 1:2: Minori parzialmente autonomi o con
difficoltà comunicative moderate. Minori in condizione di disabilità intellettiva lieve media, DSA
con comunicazione funzionale;
• Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / utente 1:1: Minori con significativa dipendenza
assistenziale o con comunicazione molto limitata. Condizione di disabilità intellettiva grave, pluri
disabilità.
• Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / utente 2:1: Minori non autonomi, con bisogni
assistenziali complessi o comportamenti a rischio. Condizione di disabilità gravissima, patologie
neuromuscolari severe, disturbi gravi del comportamento.
ART. 4 – Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – DGR 1121/2024)
I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano.
Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località
(marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo
alle persone con una disabilità grave e/o complessa.
Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.
In aggiunta ai requisiti generali indicati al paragrafo. 5.4 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024 sopra riportate, le strutture ricettive che accolgono minori con disabilità devono possedere i seguenti requisiti specifici:
• essere in regola con le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e accoglienza di
minori (autorizzazioni prefettizie ove richieste);
• assenza totale di barriere architettoniche e sensopercettive in tutti gli spazi e completa fruibilità
degli stessi;
• disponibilità e fruibilità di spazi dedicati ad attività educative e ludico-riabilitative (sala giochi,
area all'aperto);
• personale della struttura ricettiva formato sulle procedure di primo soccorso e con esperienza
nell'accoglienza di persone in condizione di disabilità;
• presenza di un presidio medico o di un medico reperibile entro 30 minuti dalla struttura;
• per le strutture marine: spiaggia attrezzata accessibile e fruibile (es. sedie job, carrozzine mare,
scivoli di accesso al mare, personale di assistenza, bar, ristoranti, cabine, docce, area giochi, ecc.);
• per le strutture con piscina: assenza di barriere e disponibilità di sollevatori o ausili per l'accesso
all'acqua.
ART. 5 – Graduazione del contributo di compartecipazione regionale (art. 9– DGR 1121/2024)
L’entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuto in base all’ISEE sociosanitario della persona con disabilità.
Alla domanda dovrà essere allegata la DSU - ISEE in corso di validità, in caso di mancata presentazione, sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione
ART. 6 – Modalità di presentazione delle Domande
Le domande di ammissione dovranno pervenire al Comune di residenza che, a seguito di verifica sulla correttezza della documentazione inviata e del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, provvederà a trasmetterle all’Ufficio di Piano del Consorzio Tineri. Successivamente l’UVMD, procederà alla valutazione delle istanze e alla definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.
ART. 7 – Costituzione dell’elenco degli ammessi al beneficio
L’UVMD provvederà alla costituzione di un elenco distrettuale degli ammessi in base alla valutazione multidimensionale effettuata da professionisti sociali e sanitari. L’elenco elaborato dalla suddetta UVMD sarà poi pubblicato sul sito del Consorzio:
https://www.consorziotineri.it/it e su tutti i siti istituzionali dei Comuni consorziati dell’Ambito VT5
ART. 8 – Rinuncia da parte del richiedente
La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente dal richiedente ed inviata all’ Ufficio di Piano del Distretto VT5. Le rinunce tardive costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri, ad eccezione dei casi di gravi e
comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc.)
ART. 9 – Motivi di esclusione
Saranno escluse le domande:
- non compilate correttamente ed in ogni parte;
- carenti degli allegati richiesti;
- carenti del protocollo della DSU rilasciato da INPS;
ART. 10– Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione, che avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire al Comune di residenza ed essere compilata su apposito modulo allegato al presente Avviso.
La domanda può essere presentata direttamente dal genitore/caregiver/ADS/Tutore, oppure su proposta dei servizi sociali o sanitari territoriali, nell’ambito del progetto individualizzato della persona