Descrizione
Visti gli Art. 68- 69 del T.U.L.P.S, che stabiliscono che senza licenza non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive.
Visto l’ Art. 80 del T.U.L.P.S, il quale sancisce che la licenza per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo, non può essere concessa prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’ edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Visto il D.P.R 311/2001 e il D.lgs 222/2016 che istituiscono le Commissioni Comunali e Provinciali di vigilanza
Tenuto conto del:
•Decreto del Ministro dell’Interno del 19 Agosto del 1996
•Decreto del Ministro dell’Interno 3 Agosto 1993
•Decreto del Ministro dell’Interno 22 Novembre 2022
Riguardanti il Codice di prevenzione incendi, le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo e le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo.
Considerata la nuova Direttiva sulle misure di Safety “ Denominata Direttiva Piantedosi” del 18 Luglio 2018, il cui scopo è consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti.
VISTA LA NUOVA DIRETTIVA DEL Ministro dell’Interno Piantedosi diramata il 19/01/2026, con la quale si chiede di intensificare i dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi, per verificare il pieno rispetto della Normativa, sopra citata, e contrastare forme di esercizio abusivo.
Vista la comunicazione della Prefettura di Viterbo, pervenuta all’ Ente in data 23/01/2026, nostro prot interno n. 1763;
Tanto ciò premesso i Bar ed i Ristoranti non in possesso dell’Autorizzazione di pubblico spettacolo o intrattenimenti NON POSSONO ORGANIZZARE SPETTACOLI DANZANTI, TRATTENIMENTI E CONCERTI.
Inoltre si ricorda agli esercenti di bar e ristoranti che per eventi sotto le 200 persone, che si svolgano entro le ore 24 del giorno di inizio l’ Autorizzazione è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive dieci giorni prima dell’ evento programmato.