Descrizione
Si ordina ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso
pubblico, di eseguire:
1- le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade provinciali, comunali
e relativi marciapiedi;
2- le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade provinciali,
comunali e relativi marciapiedi, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile,
provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
3- la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto
delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;